Opposizione alla richiesta di archiviazione

TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Proc. Pen. R.G. NOTIZIE DI REATO 33280/15B

P.M. DR. ALBERTO GALANTI


ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

E RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI

EX ART. 410 C.P.P.

 

Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari, Pubblico Ministero Dott. Alberto GALANTI,

 

La sottoscritta ANNA MASSONE nata a Genova il 13 gennaio 1952 ed ivi residente in via Rimassa 70 cap. 16129, c.f.  MSSNNA52A53D969E in qualità di Presidente Nazionale del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI con sede in Genova via Rimassa, 70/4   cap. 16129, in proprio ed in qualità di rappresentante di ricorrenti alle Agenzie delle Entrate nel procedimento penale RGNR n. 33280/15B contro la direttrice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma ROSSELLA ORLANDI nata ad Empoli nel 1956 e quant’altri coinvolti nei fatti, fa presente quanto segue.

La sottoscritta ha presentato querela per accertare e valutare quanto esposto in querela.

Il procedimento veniva rubricato al R.G. 33280/15B notizie di reato n. 408 c.p.p..

Con atto notificato alla querelante il 04/12/2015 il Pubblico Ministero Dott. Alberto Galanti ha formulato richiesta di archiviazione.

Non condivisibili le considerazioni che è giunto il P.M. il quale ha rubricato il procedimento con procedura contro ignoti.

Tale conclusione così come sinteticamente motivata, appare censurabile sia per ciò che attiene alle questioni processuali, sia per quelle di merito non comprendendosi l’iter logico e normativo compiuto dal PM che lo ha portato a tale motivazione di per sé insufficiente.

Poiché tale richiesta appare ingiusta, ingiustificata ed illegittima, con il presente atto si propone formale

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

 

con contestuale richiesta  motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, dal momento che le scarne argomentazioni addotte dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione, non appaiono condivisibili poiché prive di qualsivoglia fondamento giuridico anche alla luce della assoluta mancanza di indagine svolta.

Ebbene, la scrivente non può esimersi dall’evidenziare delle perplessità in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, che lo stesso non solo non abbia svolto tutte le indagini necessarie ma soprattutto non si sia soffermato affatto sulla vicenda non prendendo in considerazione quelle che sono state le diverse e gravi fattispecie penalmente evidenziate nella denuncia querela.

– Nel caso in cui, conclusa la fase delle indagini preliminari dovesse ritenere le prove raccolte non sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, il Pubblico Ministero dovrà richiedere al Giudice per le indagini preliminari  l’archiviazione del procedimento.

– Il Pubblico Ministero dovrebbe giungere ad una richiesta di archiviazione di tale importanza solo dopo accurate indagini atte ad escludere davvero la riconducibilità di  un fatto all’interno di una delle fattispecie criminose previste dalla nostra legislazione, secondo il principio di completezza delle indagini preliminari.

– Invero nel caso di specie nessuna indagine risulta essere stata svolta.

 

CONSIDERATO

 

– Risulta surreale la motivazione evidenziando come il PM non abbia visionato le carte dal momento che ha derubricato la notizia di reato contro ignoti quando la denuncia querela presentata indicava espressamente all’autorità procedente la richiesta di svolgere ed accertare le responsabilità della Direttrice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi e di chiunque altro risultasse aver contribuito alla commissione dei detti reati e di ogni altro reato che fosse ravvisabile nei fatti esposti, oltre ogni opportuna indagine al fine di accertare l’integrazione di fattispecie penalmente rilevanti, nonché formulandosi all’uopo espressa istanza  punitiva nei confronti di tutti costoro.

 

Appare opportuno evidenziare che, come noto, l’associazione Centro Nazionale Marittimi in collaborazione con l’associazione nazionale Voglio Vivere onlus, è un della associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

Nel caso di specie è necessario non solo lo svolgimento di indagini che ad oggi il P.M. non risulta avere  effettuato, ma soprattutto la prosecuzione delle stesse per il compimento di una indagine suppletiva visto che a parere della scrivente e ai fini del formarsi del convincimento del P.M., non si è tenuto conto ne si sono svolti quei controlli necessari all’accertamento della problematica evidenziata ne si sono prese in considerazione tutte le possibili violazioni quali

 

1)         Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);

2)         Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)         Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
4)         Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
5)         Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
6)                     Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

RITENUTO ALTRESI

 

la sottoposizione della magistratura ad un coerente sistema di sanzioni disciplinari e civili non pregiudica in alcun modo le prerogative costituzionali previste dall’art. 104 comma 1 della Costituzione, al contrario, le esalta poichè esalta il momento della sottoposizione del giudice solo alla legge che costituisce altrettanto presidio costituzionale ai sensi dell’art. 101, comma 2 della Costituzione – con il DECRETO LEGISLATIVO  23 febbraio 2006, n. 190, emesso in attuazione della LEGGE DELEGA  contenuta nella riforma dell’ordinamento giudiziario (legge n. 1501 del 2005), è introdotto un nuovo sistema di giustizia disciplinare il quale, in virtù dell’esigenza di certezza del diritto, si caratterizza per un’assoluta novità. Vale a dire quella della tipizzazione degli illeciti disciplinari.

L’art. 1 (rubricato Doveri del magistrato), 1° comma del decreto legislativo appena menzionato recita: “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni”. 

Al 1° comma dell’art. 2, lettera L), inoltre, si afferma che costituisce illecito disciplinare “l’emissione di provvedimenti privi di motivazioni di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge”.

Legge delega, art. 2, comma 6, lettera c), numero 3:

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio; se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’andamento dei doveri di diligenza e laboriosità

 

SI CHIEDE

 

–       che il Giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire dal momento che non si comprende alla luce di quale riscontro pratico abbia lo stesso potuto derubricare il procedimento contro ignoti e soprattutto su cosa abbia improntato la propria motivazione in assenza di indagini.

–       La querela non era contro ignoti, le persone ravvisate quali responsabili e sulle quali si chiedeva di indagare erano state segnalate accuratamente.

 

Si richiede pertanto un’indagine suppletiva anche attraverso l’audizione di testimoni quali marittimi, collaboratori del Centro Nazionale Marittimi, la sottoscritta Anna Massone e l’acquisizione della documentazione attinente la querela comprovante quanto denunciato essendo la querelante in possesso di documenti, e-mail, oltre a registrazioni atte a dimostrare quanto dichiarato in querela.

Alla luce di queste ulteriori indagini emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell’accaduto, che già al momento, comunque, è sufficientemente indicativo della penale responsabilità degli indagati.

 

–       Si chiede infine che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 410 c.p.p. fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione.

–        Si chiede fin d’ora di ricevere la comunicazione circa la data di fissazione dell’udienza che aprirà il procedimento camerale in conseguenza della presente opposizione.

 

Si produce richiesta di archiviazione notificata con la relativa busta

 

Con osservanza

Genova, 11 dicembre 2015

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2 risposte a Opposizione alla richiesta di archiviazione

  1. Fabio Di Fabio scrive:

    Giusta e condivisibile opposizione.

  2. Anna Massone scrive:

    Sito ancora in attesa della sentenza

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