(le modifiche apportate sono in neretto - sottolineate)

GENOVA, 13 MAGGIO 2009

CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

FRANCESCO BRUZZONE

Avente ad oggetto:

"modifiche alla l.r.  2 luglio 2002 n. 26 – norme per la tutela dei consumatori e degli utenti"

 

 ARTICOLO 1

 

L'art. 2 della L.R. 2 luglio n. 26 è così sostituito:

 

art. 2 (elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

 

1.      è istituito presso la Regione l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

 

a)       essere costituite per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno 6 mesi, e possedere uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica e come scopo, senza fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti; lo scopo di tutela dei consumatori deve risultare dall’adesione del medesimo statuto agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all’art. 1 e deve tendere al rispetto ed alla tutela, sia mediante attività di informazione e promozione sia tramite assistenza attiva, anche in sede giudiziale, dei diritti fondamentali espressamente sanciti dalla normativa nazionale di cui all’art. 2 comma 2 lett. a), b), c), c) bis, d), e), f), g) D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e ss. modifiche, c.d. codice dei consumatori; Differenti finalità previste dallo statuto, ma tese alla soddisfazione di bisogni di solidarietà sociale e/o della collettività, non inficiano il diritto dell’associazione a presentare domanda di iscrizione all’elenco de quo e non ostano all’accoglimento della relativa domanda, non costituendo giustificato motivo di esclusione;

 

b)      tenere l’elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l’indicazione delle quote versate per scopi statutari. Il computo dei soci deve essere eseguito in ragione della data di iscrizione all’associazione, a prescindere dalla effettiva durata del tesseramento. Sono pertanto soci validi ai fini della iscrizione nell’elenco previsto dalla presente Legge, per l’anno di presentazione della domanda, tutti quelli, che siano stati nuovamente tesserati o abbiano rinnovato il tesseramento nel corso dell’anno precedente (periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno). Ai fini dell’iscrizione nel registro Regionale è sufficiente una autocertifcazione;

c)       Svolgere attività di tutela dei consumatori e degli utenti, nei modi e nei termini sopra specificati, con continuità nell’ambito regione da almeno due anni.

d)      Avere almeno due sedi operative nel territorio regionale in province diverse.

Per ciascuna di esse deve essere specificamente indicato: I) ubicazione della sede; II) nominativo e dati personali identificativi del responsabile; III) orari di apertura, compatibilmente con le caratteristiche di volontariato, che connotano l’attività di chi collabori con un’associazione di consumatori. La comunicazione di orari di apertura settimanale part time non vale ad escludere l’associazione richiedente dall’elenco regionale di cui alla presente legge.

e)      Avere un numero di soci complessivi e verificabili a richiesta della Regione, in conformità alle norme in materia di tutela della privacy e della riservatezza di cui al D. Lgs. 196/2003, non inferiore, per le prime iscrizioni, allo 0,3 per mille degli abitanti residenti in Liguria risultanti dall’ultimo censimento ed allo 0,5 per mille per le successive. La percentuale predetta deve essere incrementata dello 0,1 per mille per ogni sportello aperto in ambito cittadino e dello 0,2 per mille per ogni sede regionale superiore alla seconda.

Il controllo in ordine ai soci dichiarati deve essere eseguito su incarico della Regione da un soggetto terzo appartenente al corpo della Guardia di Finanza, alla presenza obbligatoria della persona fisica e/o giuridica proponente, presso la sede dell’Associazione, al fine di evitare il pericolo di dispersione di dati sensibili.

2.      Il dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda di iscrizione nell’elenco regionale ed i relativi allegati.

3.      Il dirigente si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta. Il responsabile del procedimento provvede, nei 10 giorni successivi all’adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell’avvenuto assenso.

4.      Le associazioni iscritte nell’elenco trasmettono alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno:

a)      copia del bilancio dell’anno precedente o del rendiconto con indicazione della somma complessiva in euro delle quote versate dagli associati nel periodo di riferimento 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla durata del tesseramento.

b)      Una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente resa in modo apersonale, e quindi senza ricondursi a singoli casi o a singoli soci.

c)      Una dichiarazione in carta semplice di permanenza dei requisiti per l’iscrizione.

5.      La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4, salvo il caso di legittimo impedimento, comporta la cancellazione dall’elenco.

6.      Il Dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione dell’elenco delle associazioni dei consumatori sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

7.      Alle associazioni di consumatori e utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione. È considerata promozione anche la comparazione tra prezzi di beni e servizi offerti da diverse aziende, che possano sviare il consumatore di media diligenza a scegliere un determinato prodotto. Le attività comparative possono essere eseguite dalle associazioni solo a fini di ricerca o statistica senza pubblicare i nomi delle aziende, dei produttori o dei venditori/distributori del bene o del servizio.

Ogni soggetto interessato può comunicare il comportamento di una associazione non conforme al predetto divieto, allegando documentazione idonea.

Per le associazioni che non si attengano al divieto di pubblicità e promozione commerciale, stante la delicatezza del ruolo dalle medesime ricoperto, è prevista una sanzione amministrativa pari a 20.000 euro, la pubblicazione del fatto su tutti i giornali quotidiani a sue spese, oltre alla sospensione per due anni dalla iscrizione, o dalla possibilità di iscrizione, all’elenco di cui alla presente Legge, con conseguente impedimento assoluto di partecipazione a progetti e di ricezione dei finanziamenti regionali per le attività svolte o da svolgere.

Alle ulteriori violazioni successive alla prima viene comminata una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro, la pubblicazione del fatto su tutti i giornali quotidiani a sue spese e la sospensione per 5 anni dall’elenco o dalla possibilità di iscrizione allo stesso, con  correlati effetti preclusivi quanto alla partecipazione a progetti ed alla percezione dei finanziamenti. Viene altresì ordinata a carico dell’associazione non conformatasi al divieto menzionato la sottoposizione ad un controllo trimestrale dell’attività svolta, tramite deposito in Regione di una relazione da inviare a sue spese per conoscenza a tutte le associazioni iscritte nell’elenco. La prova dell’avvenuta notifica deve essere comunicata all’Ente entro 5 giorni dalla conoscenza. Le altre associazioni hanno un termine di 60 giorni dal ricevimento per muovere osservazioni.

   8.  Alle Associazioni dei consumatori è fatto divieto assoluto di aprire presso banche, enti ovvero altre strutture pubbliche o private, con cui vi sia conflitto di interessi. La violazione di tale norma sono punite secondo le sanzioni indicate al n. 7 del presente articolo.

 

 

Art. 2 bis (Gestione dei Fondi Regionali per le Associazioni iscritte nell’elenco)

 

La ripartizione dei fondi regionali annualmente stanziati per le Associazioni dei consumatori, che siano titolari dei requisiti e siano iscritte nell’elenco di cui all’art. 2 della presente Legge devono essere assegnati pro quota percentuale in ragione del numero degli iscritti nell’anno precedente (1 gennaio-31 dicembre a prescindere dalla durata del tesseramento). Ove i soci vengano iscritti con durata pluriennale si intendono come iscritti nel solo anno di sottoscrizione e/o di versamento della quota.

 

Art. 2 Ter (Esercizio del diritto di controllo e verifica – trasparenza)

 

Il controllo sulle procedure amministrative attivate per l’iscrizione delle associazioni dei consumatori e sulla genuinità dei dati dalle stesse forniti, possono essere richiesti da ogni soggetto interessato mediante istanza motivata e documentata.

Il controllo viene eseguito tramite l’Autorità di polizia giudiziaria a ciò delegata, sempre alla presenza obbligatoria dell’istante.

 

 

Relazione

 

Scopo del presente disegno di Legge è di eliminare tutte le imprecisioni e debolezze che la Legge Regionale 26/2002 ha manifestato in 7 anni di applicazione.

Alcune parti della medesima necessitano di modifiche esplicative, atte ad eliminare le incertezze nella determinazione dei requisiti per l’iscrizione delle associazioni dei consumatori all’elenco. Non sono infatti chiari i requisiti e le modalità di compilazione della domanda, concretando di fatto un eccessivo potere discrezionale in capo alla Pubblica Amministrazione.

Del pari si rende obbligatoria una norma, ivi indicata nell’art. 2 bis, che possa fornire indicazioni precise circa la ripartizione dei fondi. Essi non possono essere distribuiti in ragione della prassi invalsa del calcolo del numero di sportelli e/o delle sedi provinciali aperte, in quanto evidentemente è un sistema, che può avvantaggiare le associazioni che già percepiscono i fondi a discapito delle altre. Per riequilibrare la situazione, è necessario che gli emolumenti vengano assegnati, su base percentuale, in ragione del numero degli associati annui. È un criterio di meritocrazia che premia il lavoro svolto dalla singola associazione e che effettivamente pone riferimento alla rappresentatività ed alla fiducia, che questa ha saputo crearsi tra i consumatori. Il riferimento invece al numero degli sportelli è iniquo, in quanto presuppone una capacità finanziaria di base, che però non necessariamente rispecchia la reale dimensione e gli effettivi bisogni dell’associazione.

Emerge altresì una esigenza di maggiore trasparenza sia nelle procedure amministrative di iscrizione, sia nella comunicazione dei necessari dati da parte delle associazioni. All’uopo è stato organizzato un sistema di controlli e garanzie, che rendano maggiormente sicuro e funzionale il sistema.

In ultima analisi, visto il delicato ruolo a tutela dei consumatori ricoperto dalle associazioni, è apparso di primario rilievo l’inserimento di sanzioni amministrative per chi violi il divieto di pubblicità e promozione commerciale.

La Legge è bisognosa pertanto delle modifiche sopra indicate.

 

La stesura di tali modifiche  è stata fatta in collaborazione con la Presidente Anna Massone e lo staff dei suoi legali.