REPUBBLICA ITALIANA 256/2009 A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe DAVID
Presidente
Dott. Rocco DI PASSIO
Consigliere
Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI
Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO
Consigliere relatore
Dott. Pergiorgio DELLA VENTURA
Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nei giudizio di appello in materia di pensioni
civili, iscritto al n. 28626 del Registro di
Segreteria, proposto da P. F.,
rappresentata e
difesa dall’Avv. Prof. Filippo de Jorio,
presso di lui elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza del Fante n. 10;
avverso
la sentenza n. 20/2006 pronunciata in data
10.01.2006 - 17.01.2006 dalla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Lombardia;
e nei confronti dell’ INPDAP,
in persona del legale rappresentante pro-tempore
Ing. Marco Staderini, rappresentato e difeso dalla
Dott.ssa Maria Caravaggio ed elettivamente con
questa domiciliato in Roma, Via S. Croce in
Gerusalemme n. 55;
Visto l’atto di appello e gli altri atti e documenti
della causa;
Udito, nella udienza pubblica del 3 aprile 2009, il
Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, lla
dott.ssa Carmela Viola su delega del Dirigente
Generale dr. Costanzo Gala per l’INPDAP e l’ Avv.
Filippo de Jorio per la parte appellante;
Considerato in
FATTO
Con ricorso depositato il 18 giugno 2002 presso la
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la
Lombardia, Giudice unico delle Pensioni, la signora
P. F. chiedeva il pieno riconoscimento a
fruire della doppia indennità integrativa speciale e
della 13^ mensilità sia sulla pensione diretta, sia
su quella di reversibilità del defunto coniuge, sin
dal momento in cui è maturato il suo diritto, con
interessi e rivalutazione.
Si costituiva in primo grado l’INPDAP, precisando
con memoria del 16 dicembre 2005 che sulla pensione
diretta dell’interessata, avente decorrenza dal
10.09.1983, la I.I.S. era regolarmente erogata
separatamente dal trattamento di quiescenza, mentre
sulla pensione di reversibilità, avente decorrenza
01.02.1997, la I.I.S. era stata conglobata in
applicazione della legge n. 335/1995, già in vigore
al momento del decesso del coniuge.
Con sentenza n. 20/06 pronunciata in data 10.01.2006
- 17.01.2006 la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione Lombardia - Giudice unico
per le pensioni, rigettava il ricorso della signora
P. F., vedova P..
Avverso tale sentenza ha interposto appello
l’interessata, con il patrocinio dell’Avv. Prof.
Filippo de Jorio, lamentando che il giudice di prime
cure ha erroneamente ritenuto che la fattispecie
rientrasse nelle previsioni legislative della legge
n. 335/1995, dal momento che anche la giurisprudenza
di questa Corte, ed in particolare le Sezioni
Riunite con sentenza n. 8/2002/QM, hanno sostenuto
che le pensioni di reversibilità aventi decorrenza
dopo il 1 gennaio 1995, ma relative a pensioni
dirette insorte – come nel presente caso – prima del
1 gennaio 1995, debbono vedere inclusa, nella base
pensionabile, la I.I.S. in misura intera e non
ridotta secondo quanto statuito dalla legge n.
335/1995.
Ha chiesto, pertanto, l’accoglimento del ricorso,
con il pieno riconoscimento a fruire della doppia
indennità integrativa speciale in misura intera, e
della tredicesima sulla stessa sulla pensione di
reversibilità sin dal momento in cui il suo diritto
è insorto (1 gennaio 1997).
Con atto depositato il 13 marzo 2009 si è costituito
l’INPDAP, che, dopo un excursus delle sentenze di
questa Corte e della Corte Costituzionale
intervenute nella materia, fino alla recente
ordinanza n. 119/2008, ha sostenuto che, nei casi di
percezione di più trattamenti pensionistici, il
divieto di cumulo di cui all’art. 99 del D.P.R. n.
1092/1973 deve ritenersi tuttora vigente,
indipendentemente dalla data di decorrenza della
pensione diretta.
L’INPDAP ha quindi chiesto in via principale la
conferma della sentenza impugnata e, in subordine,
ha riformulato l’eccezione di prescrizione, già
proposta in primo grado, per il periodo anteriore al
quinquennio precedente il primo atto interruttivo
utile, e ha chiesto che gli accessori siano
calcolati secondo i criteri dettati dalla sentenza
delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/QM/2002.
Alla odierna udienza pubblica, letta la relazione
del Consigliere relatore dott.sa Rita Loreto, è
intervenuta la dott.ssa Carmela Viola per l’INPDAP,
che ha insistito per il rigetto dell’appello
sostenendo che sussiste tuttora il limite del minimo
INPS, e l’Avv. Filippo de Jorio per l’appellante, il
quale ha ribadito le argomentazioni dell’atto
scritto, concludendo per la riforma della sentenza
impugnata.
Considerato in
D I R I T T O
Il Collegio deve affrontare la problematica del c.d.
cumulo della indennità integrativa speciale nelle
ipotesi di contemporanea percezione di due
trattamenti pensionistici.
Al riguardo si deve premettere che, con sentenza
29-31 dicembre 1993, n. 494, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 99, secondo comma, del D.P.R. n.
1092/1973, nella parte in cui non prevedeva che, nei
confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative
speciali, dovesse comunque farsi salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti.
Malgrado la chiara affermazione del dispositivo
della sentenza della Corte Costituzionale n.
494/1993, in cui si ribadiva il divieto di cumulo
integrale dell’I.I.S. in caso di concorso di più
pensioni, la giurisprudenza della Corte dei conti è
stata, fino alla sentenza delle Sezioni Riunite n.
2/QM/2006, oscillante nel senso di ritenere che,
anche nel caso di concorso di più pensioni, il
divieto di cumulo dell’I.I.S. fosse stato cancellato
dall’ordinamento (cfr. Sez. III Centrale, nn.
66/2001; 403/2003; 2100/2005).
Confortavano tale orientamento le affermazioni
contenute in numerose decisioni della Corte
Costituzionale, interpretate chiaramente nel senso
del superamento del divieto di cumulo dell’I.I.S. (cfr.
ord. n. 438/1998, ord. n. 517/2000 e sent. n.
516/2000).
In particolare nell’ordinanza n. 517 del 2000 la
Corte Costituzionale affermava esplicitamente che
“…..a seguito del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092,
la disposizione sul cumulo dell’indennità contenuta
nell’art. 2, settimo comma, della legge 29 maggio
1959 n. 324 è da ritenersi espulsa dal sistema
(ordinanza n. 438 del 1998), in base alla clausola
abrogativa generale contenuta nell’art. 254
dell’anzidetto D.P.R. n. 1092 del 1973…..”
Addirittura con atto n. 516 del 2000 la Corte è
arrivata ad affermare che “deve ritenersi che un
divieto generalizzato di cumulo di indennità di
contingenza (o indennità equivalenti nella funzione
di sopperire ad un maggior costo della vita) sia
illegittimo dal punto di vista costituzionale quando
in presenza di diversi trattamenti a titolo di
attività di servizio o di pensione non sia previsto
un ragionevole limite minimo di trattamento
economico complessivo al di sotto del quale il
divieto debba necessariamente essere escluso”.
Tuttavia le citate decisioni non contengono una
esplicita pronuncia di cancellazione dal nostro
ordinamento della norma (art. 99 comma secondo del
DPR n. 1092/1973) circa il divieto di cumulo
integrale della I.I.S. in caso di contestuale
godimento di più trattamenti pensionistici.
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Riunite
della Corte dei conti hanno riesaminato la questione
e, con sentenza n. 2/QM/2006 hanno affermato che il
divieto di cumulo integrale dell’I.I.S. in caso di
concorso di più trattamenti pensionistici, previsto
dal secondo comma dell’art. 99 del DPR n. 1092/1973
non è stato mai abolito, ma soltanto attenuato con
la sentenza n. 493/1993 della Corte Costituzionale
secondo cui, pur restando vietato tale cumulo, deve
comunque farsi salvo l’importo del trattamento
minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
A tali argomentazioni il Collegio ritiene di
aderire, in quanto ulteriormente avallate dalla
recente ordinanza della Corte Costituzionale n.
199/2008 depositata il 24 aprile 2008.
Con tale atto la Corte, nel restituire gli atti ai
giudici emittenti che avevano nuovamente sottoposto
al vaglio del Giudice delle leggi l’interpretazione
dell’art. 99, comma secondo, del DPR n. 1092/1973,
ha rilevato che l’art. 1, comma 776, della L. n.
296/2006 ha abrogato l’art. 15, comma 5, della l. n.
724 del 1994 e che l’art. 1, comma 774 della
medesima legge ha dettato una norma di
interpretazione autentica relativa al computo
dell’indennità integrativa speciale per le pensioni
di reversibilità, indipendentemente dalla data di
decorrenza della pensione diretta (cfr. Corte
Costituzionale n. 74/2008).
La Corte ha quindi stabilito che tale abrogazione ha
di fatto eliminato anche il riferimento alla
perdurante applicabilità – quanto alle pensioni
dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed a
quelle di reversibilità ad esse riferite – delle
disposizioni relative alla corresponsione
dell’indennità in questione sui trattamenti
pensionistici previsti dall’art. 2 della L. n. 324
del 1959 e successive modificazioni.
Poiché, a seguito dell’entrata in vigore della legge
finanziaria 27.12.2006 n. 296 (art. 1 co. 774 e 776)
erano sorti dubbi sulla applicabilità delle sentenze
delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 14/QM del
2003 e n. 2/QM del 2006, con ordinanza n. 73/2008/A
pubblicata il 21/112008, la questione è stata
nuovamente sottoposta alle Sezioni Riunite che, con
sentenza n. 1/2009/QM del 26/02/2009 hanno chiarito
che le norme su citate, introdotte dalla legge
finanziaria 2007, non hanno apportato alcuna
modifica alla normativa che interessa la questione
in esame.
Pertanto devono essere confermati i principi posti
nelle sentenze delle Sezioni Riunite n. 14 del 2003
e n. 2 del 2006, che hanno rilevato che la Corte
Costituzionale, con le proprie decisioni, ha tenuto
ben distinta l’ipotesi di cumulo della indennità
integrativa speciale su pensione e retribuzione da
quella di doppia pensione, emettendo, nel primo
caso, sentenze di mero annullamento e, nel secondo
caso, sentenze additive che hanno avuto l’effetto di
estendere alle disposizioni recanti il divieto di
cumulo della indennità integrativa speciale nei
confronti del titolare di due pensioni il principio
della salvaguardia del minimo INPS.
In altri termini, reputa il Collegio che debba
ritenersi tuttora vigente l’art. 99, secondo comma,
del DPR n. 1092/1973, e quindi che per il titolare
di due pensioni resti fermo il divieto di cumulo
integrale delle I.I.S., ma vada tuttavia
salvaguardato il principio del minimo INPS,
contenuto nell’art. 17, comma 1°, della legge n. 843
del 1978, come del resto già affermato dalle Sezioni
Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 14/QM/2003
e ribadito con sentenza n. 2/QM/2006.
Per tali motivi il secondo trattamento
pensionistico, decurtato della I.I.S., non può
comunque essere inferiore al trattamento minimo
erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(cosiddetta integrazione al minimo INPS).
Ciò premesso in linea generale, nel merito si
osserva che la signora P. è titolare di pensione di
reversibilità dal 1.02.1997, quindi da epoca
successiva al 1.01.1995. Da tale data, infatti, come
ha pure precisato il giudice di prime cure,
l’indennità integrativa speciale concorre a
determinare la base pensionabile da considerare ai
fini della liquidazione e, quindi, in quanto
conglobata nella pensione, non viene più corrisposta
in aggiunta al trattamento pensionistico.
Orbene, anche a seguito della norma di
interpretazione autentica di cui all’art. 1, co. 774
e 776 l. n. 296/2006, costituente secondo il giudice
delle Leggi jus superveniens nell’ambito dei
giudizi di costituzionalità riguardanti il problema
della doppia indennità integrativa speciale, ritiene
il Collegio che, non esistendo più per le pensioni
di reversibilità sorte dopo il 1995 una autonoma
voce di I.I.S, debba ritenersi superato il problema
del cumulo di tale indennità, non solo in ipotesi di
concorso di pensione di reversibilità e di altro
tipo di pensione, ma anche negli altri casi di
concorso di più trattamenti pensionistici.
Da quanto sopra discende che il gravame della
signora P. non può essere accolto, poiché sulla
pensione diretta l’appellante già percepiva la
I.I.S. in misura intera, mentre sulla pensione di
reversibilità, essendo sorta dopo il 1.01.1995,
l’interessata gode di I.I.S. secondo le modalità del
conglobamento, ai sensi del comma 3° dell’art. 15
legge n. 724/1994.
Restano, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di
appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le
spese della lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale –
definitivamente pronunciando, RIGETTA l’appello
prodotto da F. P. avverso la sentenza n.20/C/2006
pronunciata in data 10.01.2006 - 17.01.2006 dalla
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Lombardia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 3 aprile 2009.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Rita LORETO
f.to Giuseppe DAVID
F.to Maria Fioramonti