Agenzia Entrate – Querela alla Direttrice Nazionale Rossella Orlandi

PROCURA DELLA REPUBBLICA – PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

 ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

 La sottoscritta ANNA MASSONE nata a Genova il 13 gennaio 1952 ed ivi residente in via Rimassa 70, c.f.  MSSNNA52A53D969E in qualità di Presidente Nazionale del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI con sede in Genova via Rimassa, 70/4   cap. 16129, in proprio ed in qualità di rappresentante di ricorrenti alle Agenzie delle Entrate sporge

DENUNCIA – QUERELA

CONTRO

La Direttrice dell’ufficio DELL’AGENZIA delle ENTRATE  ROSSELLA ORLANDI e quant’altri coinvolti nei fatti sotto descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini

IL FATTO

Il CENTRO NAZIONALE MARITTIMI ricorrente ha presentato centinaia di istanze di rimborso relative ad importi percepiti dai marittimi esclusivamente dall’assicurazione (Ipsema/Inail/Inps). Con provvedimenti di diniego di rimborso, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la legittimità della tassazione.

Gli atti impugnati sono totalmente illegittimi per i seguenti motivi.

 IL DIRITTO

    Esposizione dei fatti al fine di far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati.

OMISSIS

In conclusione, si può affermare da quanto sopra esposto, nonché dalle disposizioni legislative indicate, che devono essere ricondotte a tassazione solo le indennità corrisposte in funzione di sostituzione od integrazione del reddito del percipiente.

 Alla luce delle considerazioni su esposte si ritengono quindi esenti dalla base imponibile e pertanto esenti da ritenuta fiscale, le indennità assicurative per malattia od infortuni che i lavoratori marittimi possano aver percepito da IPSEMA nel periodo in cui non avevano in corso, oppure era già cessato, alcun contratto di lavoro, periodo in cui risultavano completamente liberi, appunto, da qualsiasi impegno contrattuale.

Nel riscontrare il comportamento e le risposte delle direzioni delle Agenzia delle Entrate al ricorso presentato per il rimborso delle maggiori imposte e relative addizionali per gli importi versati e non dovuti conseguenti ai maggiori imponibili derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi in cui sono state incluse nel reddito complessivo le somme percepite da IPSEMA/INAIL/INPS oltre sanzioni, interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei versamenti, non si può non riscontrare un atteggiamento nei confronti dei ricorrenti palesemente ambiguo e confuso.

Non prendere in considerazione le norme, leggi, circolari ed altro da parte dell’Agenzia delle Entrate da noi richiamate per giustificare tale ricorsi, nonché non dare spiegazioni su tali norme e leggi, ma continuare a far riferimento a concetti non rispondenti alla realtà dei fatti, si può definire come cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione e quindi si potrebbe ravvisare un eccesso di potere.

Infatti, quanto determinato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei ricorrenti, rientra nella violazione di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato. E tali limiti sono:

1) l’interesse pubblico;

2) la causa del potere esercitato;

3) i precetti di logica e imparzialità.

Tale eccesso di potere si può anche definire quale vizio dell’atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.

Questo potere, o meglio, questo “eccesso di potere”, diventa sinonimo di “uso scorretto del potere discrezionale” e nel nostro caso, essendo un atto vincolato, è stato esercitato un potere invece che un’applicazione meccanica della legge

Si tenga presente che il ragionamento seguito dalla giurisprudenza e dalla dottrina è che l’eccesso di potere non è un vizio che può risultare in modo evidente dall’esame dell’atto; se però il ragionamento seguito dall’amministrazione è illogico, incoerente o irragionevole, allora vuol dire che c’è eccesso di potere.

Inoltre, la forma più naturale dell’eccesso di potere è quella dello sviamento che in generale, può ricorrere in due casi:

1) quando l’atto non persegue un interesse pubblico ma un interesse diverso;

2) quando l’amministrazione ha agito per perseguire un fine pur sempre pubblico ma diverso rispetto a quello stabilito dalla legge.

Una volta dimostrato che il fine di una determinata azione amministrativa non è quello di legge, ma altro e diverso, evidentemente il potere discrezionale, come potere in principio vincolato nel fine, si può dimostrare illegittimo.

Lo sviamento di potere non è sempre facile da rilevare, perché si tratta di controllare il reale fine per cui il provvedimento è stato emesso, fine che è sempre nascosto dietro ad altre apparenti motivazioni.

Nell’atteggiamento proposto dall’Agenzia delle Entrate ai nostri ricorsi, si possono ravvisare anche come eccesso di potere il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti; infatti il provvedimento si basa sul presupposto di fatti palesemente erronei nonchè si trova in contraddizione con altri atti precedentemente emessi e ad esso incompatibili.

Infine si ravvisa disparità di trattamento; in presenza di situazioni identiche ed analoghe, l’Agenzia delle Entrate ha applicato trattamenti diversi violando così, con il suo atteggiamento, il principio di uguaglianza posto dall’articolo 3 della Costituzione. 

Tanto premesso, la sottoscritta in proprio e nella qualità di
Presidente nazionale del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, sporgono con il presente atto formale di

 DENUNCIA-QUERELA

 Nei confronti della Direttrice dell’ufficio DELL’AGENZIA delle ENTRATE  ROSSELLA ORLANDI e quant’altri coinvolti nei fatti sotto descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini affinché l’Autorità Giudiziaria inquirente, anche con l’ausilio della propria persona, con le audizioni di quanto illustrato nonché, se necessario, per mezzo dell’esibizione di ogni eventuale ed ulteriore documentazione in proprio possesso, stante i fatti esposti in narrativa, proceda penalmente nei confronti di chiunque abbia posto in essere e/o comunque concorso a porre in essere i fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie sopraesposta, previsti, nonché per qualsiasi altra o diversa ipotesi di reato ravvisabile nei fatti sopra descritti al fine di comminare la giusta punizione per i reati che saranno ravvisati ai sensi di legge a tutti coloro che ne risultassero essere i responsabili.

 PER I REATI :

 1)                    Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);

2)                    Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)                    Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
4)                    Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
5)                    Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
6)                    Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO : Costituzione Artt. 1; 3; 27; 28; 54
                                                                                                                      
ART. 1 comma 2:   ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;
 
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 27. La responsabilità penale è personale…. Omissis …..

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
 

I molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati (ivi compresi i documenti allegati come parte integrante il presente atto) fanno ritenere a chi scrive di essere stati e di essere vittime di fatti di reato lesivi del patrimonio e della libertà morale;

 CHIEDE:

a)                    di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti
b)                    di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

Con espressa riserva di costituirsi parte civile (nell’instaurando procedimento penale) e di richiedere la citazione di eventuali responsabili civili, la sottoscritta chiede di essere informata ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in cui la S.V. Voglia richiedere la proroga delle indagini preliminari o l’archiviazione della presente denuncia-querela, nonché nel caso di eventuale definizione del procedimento per decreto e di essere sentita personalmente.

La sottoscritta in proprio e nella rispettiva qualità di Presidente del CENTRO NAZIONALE MARITTIMI conferendo allo stesso ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di depositare il presente atto innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA

Con vittoria di spese, competenze e onorari

GENOVA, lì  07 luglio 2015

Questa voce è stata pubblicata in AGENZIA ENTRATE. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *